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Cedere la detrazione o sconto in fattura del superbonus

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi,  è possibile optare per la cessione della detrazione  per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.  In accordo con il fornitore si può ottenere uno  sconto in fattura  di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può  optare per la cessione a terzi, comprese altre persone fisiche e banche o finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

L’opzione può essere effettuata in relazione a  ciascuno stato di avanzamento dei lavori  che, per il   Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deveriferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.

Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad un  CAF  o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi  del visto di conformità  dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.

La documentazione da presentare per ottenere il visto è corposa. Tra le altre cose comprende: la documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e altro ancora.

Inoltre, la cessione del credito deve esser  comunicata all’Agenzia delle entrate tramite  apposito modulo online  oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Nel caso del superbonus deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate da chi rilascia il visto di conformità (Caf o professionista) sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Per i lavori effettuati nel 2020 il termine per presentare la comunicazione della cessione del credito o lo sconto in fattura all'Agenzia delle entrate è ormai scaduto.

Per le cessioni del credito effettuate nel 2021 c’è tempo fino al 16 marzo del 2022 per inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Ricorda che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile  se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.