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L' ecobonus 110% sulle seconde case

Per le  persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni da superbonus 110% è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.  

Ad esempio, se il condominio in cui hai la casa al mare decide di utilizzare il 110% non hai problemi ad usufruirne anche per quella casa e quella in cui vivi. Allo stesso modo non è necessario usufruire del superbonus per l'abitazione principale, puoi scegliere di ristrutturare altri immobili, l'importante è che non siano più di due.

Sono in ogni caso  escluse  le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè  le abitazioni di lusso.

Per usufruire della detrazione  si deve possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari previo consenso del legittimo possessore;
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

In caso di  cessione dell’immobile  su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.