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Blocco cessione del credito, entra in vigore il DL 11 / 2023

16/11/2023

Pubblicato in Gazzetta il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 che mette fine ad ogni possibilità di sconto in fattura e cessione del superbonus e di tutti i crediti edilizi.

Il Decreto Legge è costituito da appena 3 articoli (e se anche questo non è un record, ci siamo molto vicini) ed è stato prontamente firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di approdare prontamente nella Gazzetta Ufficiale straordinaria di ieri stesso. Ecco i 3 articoli:

  • Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • Art. 3. Entrata in vigore

A decorrere da oggi stesso, data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge, a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, per cui semplificando, non è più possibile applicare lo sconto in fattura per i lavori Superbonus,  fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative.

In particolare all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro ieri:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro ieri:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).